Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, dopo le parole: «i presidenti dei consigli comunali e provinciali,» sono inserite le seguenti: «i vice presidenti dei consigli comunali e provinciali, i consiglieri e gli assessori regionali, i parlamentari,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono inoltre competenti i soggetti iscritti ad albi professionali che, ai sensi della normativa vigente, possono autenticare le firme nei procedimenti davanti agli organi della giurisdizione ordinaria, amministrativa e tributaria. I soggetti di cui al periodo precedente, dopo avere comunicato la propria disponibilità al sindaco del comune di residenza, sono inseriti in un apposito elenco da tenere a cura del comune e da aggiornare ogni cinque anni. Gli elenchi aggiornati sono tenuti anche presso gli uffici competenti delle prefetture-uffici territoriali del Governo».